STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell’Associazione.

  1. È costituto l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “MIRABILIA ODV”. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
  2. L’Associazione ha sede in MANTOVA (Prov MN), piazza VIRGILIANA, n. 55
  3. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell’Associazione.

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela del patrimonio culturale, religioso e artistico del territorio e nel campo della formazione. In particolare, l’associazione si prefigge di promuovere azioni volte alla diffusione della cultura tra la cittadinanza con specifica attenzione a studenti, anziani e fasce svantaggiate della popolazione che, altrimenti, non avrebbero accesso ad un’offerta culturale di qualità. In tal modo l’associazione intende favorire un miglioramento della qualità della vita di coloro che parteciperanno alle iniziative realizzate sul territorio.
  2. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale rappresentata dal D.lgs 117/2017 all’art. 5 ed in modo specifico sub f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; sub i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; sub k) organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  3. L’Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge le seguenti attività prevalentemente a favore di terzi, come previsto dall’art. 32 comma 1 del Dlgs 117/2017. In particolare si propone di:
  • organizzare azioni, manifestazioni, eventi di formazione diretti alla cittadinanza e, in particolar modo, a studenti, anziani e fasce svantaggiate della popolazione mantovana
  • contribuire alla diffusione della cultura, delle tradizioni e dell’arte presso la cittadinanza
  • contribuire, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione italiana, a sostenere il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” nella sua azione di diffusione della cultura e dei valori cristiani tra la cittadinanza. A tale scopo l’Associazione mediante opportuni accordi con la proprietà del museo, si propone anche di gestirne l’attività culturale ed istituzionale, facendosi carico degli oneri, anche di natura economica, e impiegandone gli eventuali proventi per farvi fronte nei limiti dell’art. 33 c.3 del D.lgs 117/2017 e dell’art. 24-ter c.3 della L. 136/2018 escludendo in ciò ogni finalità commerciale.
  • L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
  1. In attuazione dello statuto l’Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3 – Aderenti all’Associazione.

  1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

2 L’ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. L’adesione all’associazione non può avere carattere temporaneo. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore

 

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti.

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.
  2. Tutti i soci hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danno all’associazione.
  3. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa, qualora deliberata dall’Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non ne può essere richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall’associazione.
  4. Ogni socio ha il diritto di essere informato e di partecipare all’attività sociale. Per esercitare il diritto di accesso ai libri sociali prende appuntamento con il Segretario dell’Associazione presso la sede sociale ove sono conservati e può visionare i regolamenti e i verbali dell’assemblea dei soci nonché il bilancio annuale dell’associazione e tutti gli altri libri sociali. Per i documenti soggetti alla legislazione di tutela della privacy, come, ad esempio, il libro dei soci ed il libro dei volontari che contengono dati e recapiti personali nonché gli eventuali verbali del Consiglio Direttivo che abbiano ad oggetto fatti o considerazioni personali sugli associati, il socio dovrà formulare una richiesta scritta e motivata al segretario dell’Associazione, il quale, a maggior tutela della privacy, provvederà a formularne un estratto. Ogni socio mantiene comunque il pieno diritto di accesso e consultazione relativo ai propri dati trattati dall’associazione.
  5. Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota sociale annuale, se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. L’elettorato attivo dei soci minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.
  6. Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.
  7. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività, purché documentate, o autocertificate nei limiti e secondo le condizioni espresse nel D.Lgs 117/2017.
  8. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall’associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 – Esclusione del Socio.

  1. Chiunque aderisca all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento degli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
  2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato, salvo quanto previsto in caso di mancato pagamento della quota sociale annua. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
  3. In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi prescritti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo il socio viene automaticamente escluso dall’associazione senza che il Consiglio Direttivo debba necessariamente deliberarne l’esclusione.

Art. 6 – Organi dell’Associazione.

  1. Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei soci

il Consiglio direttivo

il Presidente

l’organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

  1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti. Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, se deliberata. L’elettorato attivo dei soci minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
  3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
  4. L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, e ora della riunione e degli argomenti trattati..
  5. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
  6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun aderente può presentare non più di una delega scritta.
  7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L’Assemblea ordinaria.

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
  2. L’Assemblea ordinaria:

–           delinea gli indirizzi di politica associativa dell’associazione

–           determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo

–           delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti

–           quando previsto dalla normativa e qualora lo ritenga comunque opportuno, elegge e dispone la revoca del Collegio dei Revisori dei Conti oppure incarica e dispone la revoca della società di revisione legale dei conti

–           discute e approva la relazione sull’attività associativa svolta e il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo

–           discute e approva i programmi di attività e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo

–           discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione

–           delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art 9 – L’Assemblea straordinaria.

  1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
  2. L’Assemblea straordinaria:

–        modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti

–        delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione contestualmente alla devoluzione del suo patrimonio ad altri enti del terzo settore che abbiano simili finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

–        E’ competente a svolgere tutte le funzioni dell’Assemblea Ordinaria e tutte quelle attribuitele dalla legge secondo l’art. 25 del D.lgs 117/2017

  1. Il cambiamento della sede dell’Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di sette componenti eletti dall’Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente ed il Segretario.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.
  4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  • predisporre la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria
  • predisporre il programma di attività dell’Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa
  • assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
  • deliberare, secondo quanto dispone l’art 5 del presente statuto, l’esclusione di un socio
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  1. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea ordinaria.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
  4. Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vice-Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
  6. Il Segretario dell’Associazione coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nell’amministrazione dell’Associazione, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci secondo le modalità previste dall’art. 4 c. 4 del presente Statuto.

 

Art. 12 –  Organo di Controllo e revisione legale

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

           totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00

           ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

           dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

  1. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017
  2. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

           totale dell’attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00

           ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

           dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità

Art. 12 bis – Libri sociali

  1. Sono libri sociali dell’Associazione:
  2. a) il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
  3. b) il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
  4. c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
  5. d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione.
  6. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
  7. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  8. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

 

Art. 13 – Le risorse economiche dell’Associazione

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • quota associativa, se prevista dall’Assemblea
    • contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari da parte dei soci e di altri
    • contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività
    • contributi di organismi internazionali
    • entrate derivanti dalle attività di interesse generale ex art. 5 D.lgs 117/2017 così come specificate ed elencate all’art. 2 dello Statuto, nei limiti del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate maggiorate del 5% così come previsto dall’art. 24-ter c. 3 della L. 136/2018.
    • proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
    • beni di proprietà dell’Associazione sia mobili, registrati e non, sia immobili
    • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamenti.
  2. L’importo della quota associativa, se deliberata dell’Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’Associazione, durante la propria vita, non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 15 – Il bilancio dell’Associazione

  1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
  4. Il bilancio consuntivo redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Il bilancio preventivo redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  5. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.
  6. I bilanci sono approvati dall’Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dal Revisore, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 16 – Assicurazione dei volontari

  1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17 – Convenzioni

  1. L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L’oggetto di tali convenzioni deve essere compatibile con il programma di attività, di cui all’art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall’Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

Art. 18 – Dipendenti e collaboratori

  1. L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall’art. 33 del D.lgs 117/2017 purché non soci dell’Associazione. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di ¾ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
  2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che abbiano simili finalità associative o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Ai sensi dell’art. 9 dlgs 117/2017, l’organo sociale competente a disporne la destinazione è l’Assemblea dei soci, convocata secondo l’art. 9 c. 2 del presente statuto, che contestualmente alla delibera di scioglimento individua la destinazione del patrimonio residuo.

Art.  20 – Legge applicabile

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia contenute nel cosiddetto Codice del Terzo Settore.

 

Mantova, 27 agosto 2022.

Registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Mantova al n. 1943 l’08/09/2022.

Statuto della Associazione Mirabilia ODV